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L'aspirante munito di "foglio rosa" per il conseguimento della patente A può liberamente esercitarsi sulla pubblica via dal giorno stesso in cui è stata rilasciata l'autorizzazione: l'unico limite previsto dal codice è che il luogo sia poco frequentato. Questa condizione non va intesa come una caratteristica permanente della strada ma valutata in concreto, nel momento stesso in cui l'esercitazione si svolge. Non si possono quindi individuare a priori le situazioni di traffico, ma dovranno essere valutate volta per volta in relazione alla specifica circostanza. L'esercitazione alla guida può essere svolta anche durante la notte. L'aspirante che viola questa disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 78,00. L'aspirante conducente maggiorenne può portare con sé altra persona se la carta di circolazione del veicolo lo consente, viceversa l'aspirante conducente minorenne non può mai trasportare un passeggero.
Data: 09-01-2009
L'obbligo di fornire alla controparte i dati personali e del veicolo, nonchè gli estremi della polizza assicurativa, è indicato nell'articolo 189 del codice della strada. In questa materia non vi sono limitazioni derivanti dalla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati (cd. privacy) perchè si tratta di elementi essenziali per individuare i soggetti coinvolti nell'incidente stradale, vale a dire tutti i conducenti dei veicoli o eventuali pedoni, nonchè le compagnie di assicurazione, per legge tenute in solido con il conducente a risarcire i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, nei limiti indicati dal contratto.In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 78,00.
Data: 09-01-2009
L'art.152 C.d.S. impone l'obbligo di tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luce di posizione, proiettore anabbagliante, luce della targa, luci di ingombro, ove prescritte) a tutti gli autoveicoli durante la circolazione di giorno sulle strade extraurbane, cioè fuori dei centri abitati. Motociclisti e ciclomotoristi hanno invece l'obbligo di tenere sempre acceso il sistema di illuminazione, anche nel centro abitato. La sanzione è di € 38,00, che non si applica se si tengono accesi i dispositivi di illuminazione fuori dei casi in cui questo comportamento è obbligatorio.
Data: 09-01-2009
L'art. 170 del codice della strada prevede che sia possibile trasportare un solo passeggero sul motociclo e a partire dai 5 anni di età. E' necessario che il bambino sia adeguatamente trattenuto sul sedile con appositi sistemi omologati fino a quando non riesca a stare seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Il bambino deve utilizzare il casco.
Data: 09-01-2009
L'uso del telefono cellulare durante la guida di un veicolo è disciplinato dall'art. 173 del codice della strada che al comma 2° recita: "E' vietato al conducente di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'art.138, comma 11 e di Polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe lo orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. È dunque prescritto il divieto di uso del telefono cellulare durante la guida, in quanto impedisce il libero uso delle mani. La sanzione è di € 148,00.
Data: 09-01-2009
L'articolo 126 del codice della strada non dice nulla al riguardo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può però disciplinare il
rinnovo della patente di guida, quando sia trascorso diverso tempo dalla scadenza, in modo da far verificare anche la persistenza delle conoscenze
giuridiche e dell'abilità di guida.
Durante il periodo in cui la patente è scaduta Lei non può condurre veicoli.
Data: 09-01-2009
La sanzione pecuniaria (Euro 74,00) e la decurtazione dei punti riguarda solo il conducente del veicolo per il quale è previsto l'uso di patente di guida. Ciascun passeggero maggiorenne risponde in proprio e solo con una sanzione pecuniaria per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Nel caso in cui il trasportato sia minore di età, se a bordo non vi è chi è responsabile della sua condotta (il genitore o altra persona adulta a cui è affidato), del mancato uso del sistema di ritenuta risponde il conducente anche con la perdita di punti.
Data: 09-01-2009
L'art.152 C.d.s. impone l'obbligo dell'accensione dei dispositivi di illuminazione (proiettori anabbaglianti compresi) durante la circolazione sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su tutte le altre strade extraurbane, in sostanza su tutta la viabilità fuori dei centri abitati; questi ultimi sono "fisicamente" delimitati dalla presenza sul lato destro della carreggiata del cartello rettangolare orizzontale a fondo bianco recante il nome del comune, o della frazione o del quartiere. Da quel cartello fino alla vista del medesimo cartello con l'aggiunta di una striscia obliqua rossa, che segna la fine del centro abitato, si estende la rete stradale urbana, sulla quale, lo ricordiamo, il limite di velocità è di 50 km/h e vige il divieto di segnalazioni acustiche. Oltre alla sanzione pecuniaria di € 38,00, è prevista la decurtazione di 2 punti.
Data: 09-01-2009
L'art.143 Cds prescrive che sulle strade a due o più corsie si debba circolare sulla corsia libera più a destra. Le inosservanze sono sanzionate
con il pagamento di una somma di € 38,00 e la decurtazione di 4 punti.
La manovra di colui che circolando sulla corsia centrale trova l'ostacolo di un veicolo ed effettua il sorpasso a destra è sanzionato dall'art.148,
comma 15, Cds con la somma di € 74,00 e la decurtazione di 5 punti. Se la manovra di sorpasso a destra è ripetuta nell'arco di due anni, si applica
anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
La manovra di colui che prosegue la marcia sulla corsia di destra, nonostante la presenza di veicoli sulla corsia o sulle corsie di sinistra, non
integra la manovra di sorpasso a destra, ma solo quella di superamento da destra che non è sanzionata.
Data: 09-01-2009
L'art.126-bis del codice della strada, nel testo in vigore sino al 26 gennaio 2005, imponeva la decurtazione di punti al proprietario del veicolo che non segnalasse entro 30 giorni chi fosse alla guida del mezzo al momento dell'infrazione. La sentenza n. 27/2005 del Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale parte dell'art.126-bis estendendo anche al caso del proprietario-persona fisica il trattamento giuridico riservato dal medesimo articolo al proprietario-persona giuridica che non segnala le generalità e il nome del conducente. Oggi con l'ultima modifica intervenuta nel 2006 la sanzione per chi omette di effettuare tale comunicazione è di Euro 263,00.
Data: 09-01-2009