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Se al momento del controllo su strada il conducente non esibisce certificato e contrassegno assicurativo e non sorgano fondati sospetti che il veicolo circoli privo di assicurazione, sono applicate due sanzioni:quella prevista dall'art.180 del codice della strada, perchè il conducente non è in grado di esibire il certificato di assicurazione, e quella prevista dall'art.181 del codice della strada che impone l'esposizione del contrassegno di assicurazione. Gli agenti accertatori invitano formalmente il conducente a portare in visione i documenti in corso di validità al momento del controllo, entro 30 giorni presso un ufficio di polizia. Se dai documenti esibiti in visione emerge che al momento del controllo il veicolo non era coperto da assicurazione (ad es. perchè il contratto è stato disdetto, oppure il pagamento del premio è avvenuto dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza), viene contestato al trasgressore la violazione dell'art.193 del codice della strada per aver fatto circolare il veicolo senza copertura assicurativa. Non si procede in questo caso al sequestro perchè il veicolo è assicurato. Se, viceversa, il conducente non esibisce alcun documento, egli viene sanzionato ai sensi dell'art.180, comma 8 del codice della strada. Se viene accertato che è ancora privo di assicurazione ed ancora circolante il veicolo viene sequestrato.
Data: 09-01-2009
L'autovettura è individuata dalla targa di immatricolazione, dalla carta di circolazione, dal certificato di proprietà e dal numero di telaio impresso sulla carrozzeria in punto ben visibile. Dopo un primo controllo sulla targa attraverso il sito internet della Polizia di Stato ove sono inserite le targhe dei veicoli rubati oggetto di ricerca da parte delle Forze di Polizia, deve verificare che la carta di circolazione rechi il medesimo numero di targa, nonché controllare che il numero di telaio impresso sulla scocca del veicolo sia identico a quello indicato sulla carta di circolazione. E' importante, anche per stabilire un positivo rapporto fiduciario con il venditore, che questi Le esibisca il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. da dove risulti la proprietà del veicolo da parte di colui che si qualifica quale venditore.
Data: 09-01-2009
Le disposizioni che fissano la revisione dei autoveicoli sono contenute nell'art. 80 del Codice della Strada e in alcune direttive comunitarie.
Pertanto ciascun mezzo deve essere sottoposto a revisione nel 4° anno dall'immatricolazione (es. immatricolato nel 2003, a revisione nel 2007) e
successivamente ogni 2 anni (nell'esempio, nel 2009, 2011, ecc.). Il D.M. 29.11.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto
che anche per i ciclomotori e i motocicli si seguano le stesse regole (unica eccezione per detti mezzi quando siano adibiti a servizi pubblici di
trasporto persone:la cadenza della revisione in tal caso è annuale).
Vedono variata la cadenza della visita di revisione quei veicoli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione ai sensi degli artt. 75 o 80 del C.d.s.: il termine biennale infatti decorre per loro dalla data di tale visita e non
dalla data della precedente revisione. Le revisioni devono essere effettuate entro il mese di marzo,giugno, settembre e novembre a seconda che,
rispettivamente, il rilascio del certificato per ciclomotore e la prima immatricolazione del motociclo o dell'autoveicolo sia avvenuta tra il 1°
gennaio ed il 31 marzo, tra il 1° aprile e il 30 giugno, tra il 1° luglio ed il 30 settembre e tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. La circolazione
con revisione scaduta è punita con la sanzione di € 155,00 ed il ritiro della carta di circolazione nel caso in cui la violazione sia commessa con
motociclo o autoveicolo.
Data: 09-01-2009
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato di idoneità dovrà esserne richiesto il duplicato da parte dell'interessato ad un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Tale duplicato, in caso di smarrimento o furto, viene rilasciato a seguito di accertamento tecnico del ciclomotore, onde rilevarne i dati identificativi essenziali. I duplicati per deterioramento, invece, non necessitano della visita e prova del ciclomotore. La procedura di rilascio del duplicato del certificato di idoneità tecnica è la seguente: domanda sull'apposito modello da presentare allo sportello dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, attestazione dei versamenti richiesti, ricevuta della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza o autocertificazione. E' ammissibile la circolazione portando al seguito la denuncia di smarrimento, furto o deterioramento nonché la richiesta di duplicato.
Data: 09-01-2009
Nel codice della strada in vigore sino al 1992 era espressamente previsto nel regolamento di esecuzione il divieto di condurre i veicoli indossando calzature aperte (tipo zoccoli, ciabatte, ecc.). Tale limitazione è stata eliminata, lasciando al conducente la discrezionalità e l'apprezzamento di opportunità circa il tipo di scarpe da utilizzare durante la guida. Deve essere inoltre considerato lo sviluppo tecnologico che ha investito il settore della mobilità, con la realizzazione di veicoli particolarmente duttili all'azione di guida (riduzione della corsa del freno e della frizione, servo freno, riduzione dell'energia di pressione dell'acceleratore, ecc.), per cui il conducente, con leggere pressioni del piede - che non richiedono l'uso di calzari robusti e fermati al piede - ottiene risultati di guida molto efficaci. È sicuramente opportuno un richiamo di attenzione sul problema dell'uso di calzature idonee ad una guida più agevole e meno esposta ai possibili rischi propri dell'uso di calzature aperte.
Data: 09-01-2009
Il passo carrabile è l'accesso ad un'area laterale, per lo più privata,dove possono stazionare dei veicoli. Se il varco non è di dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo o se l'area non è idonea allo stazionamento di un veicolo non si ha passo carrabile. Tale divieto deve essere reso noto attraverso l'apposito segnale con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione. Il divieto di sosta allo sbocco di un passo carrabile non è quindi limitato all'area posta davanti al cartello, ma si deve intendere esteso a tutta l'area necessaria all'effettiva fruizione dell'accesso da parte del titolare dell'autorizzazione, area che il codice della strada non delimita indicando delle misure lineari.
Data: 09-01-2009
Le sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, eventualmente accertate con autovelox, sono previste dall'art. 142 del codice della strada. L'entità della sanzione viene modulata in base alla gravità del comportamento: superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 km/h: € 38,00; superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h: € 155,00; superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre i 60 km/h: € 370,00, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida (da 8 a 18 mesi in caso di recidiva entro il biennio); superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h: € 500,00 oltre alla sospensione della patente di guida da 6 a 18 mesi (in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente). Tutte le sanzioni sono raddoppiate se commesse alla guida di autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus di massa superiore a 8 t, autocarri di massa superiore a 3,5 t, veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e mezzi d'opera.
Data: 09-01-2009
A seguito della violazione commessa dal conducente minore, per aver circolato senza fare uso del casco, oltre alla sanzione pecuniaria di € 74,00, il ciclomotore è soggetto a fermo amministrativo per 60 giorni. La misura si attua presso il luogo indicato dal proprietario del mezzo o altro soggetto che ha la potestà sul trasgressore. Se nessuno di questi può intervenire prontamente sul luogo della contestazione, l'organo di polizia attua la misura presso il deposito amministrativo competente per territorio, salva la possibilità del proprietario o di chi esercita la potestà di chiedere l'affidamento in custodia del ciclomotore, previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia maturate fino al momento del ritiro dal deposito.
Data: 09-01-2009
Nel verbale devono sempre essere inserite le eventuali dichiarazioni che il trasgressore intende formulare a propria discolpa. Sebbene la norma regolamentare del codice della strada all'art. 383 non sembra imporre all'accertatore l'obbligo di domandare specificamente al trasgressore se ha qualcosa da dichiarare, tale richiesta costituisce regola di etica e di correttezza per l'accertamento stesso. Non è previsto formalmente un limite, ma appare chiaro che la dichiarazione debba essere estremamente sintetica.
Data: 09-01-2009
La risposta è negativa per il conducente minorenne. Il conducente maggiorenne del ciclomotore può effettuare il trasporto di passeggero, ma solo utilizzando veicoli che rechino sul certificato di circolazione l'indicazione specifica. La sanzione pecuniaria è di € 74,00. Se il conducente del veicolo è minorenne, a questa si aggiunge la sanzione del fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni.
Data: 09-01-2009