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Il D.M. n.153 del 4.8.2008, all'art. 257 bis, stabilisce i requisiti per l'ottenimento della licenza ex art. 134 TULPS per le attività di
investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di private. In particolare, al comma 4° dell'art. 257, è stato previsto che con Decreto
del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 TULPS,
sono determinati, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'art.136 TULPS sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. Considerato che il Decreto
attuativo non è ancora stato emanato, si ritiene che eventuali percorsi formativi seguiti dall'aspirante investigatore privato, possono concorrere
nella valutazione del requisito della capacità tecnica.
Giova osservare che la capacità tecnica non si concreta in una mera idoneità da parte del soggetto interessato a reperire informazioni - quali
potrebbero raccogliersi da pubblici registri o archivi - e neppure coincide con la capacità di saper valutare tecnicamente l'ammontare di un danno
derivante da un incidente, ma si concreta nella capacità di svolgere "indagini", nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti propri di
un'attività svolta senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura
inquirente, e, nondimeno, in grado di soddisfare le esigenze del cliente secondo l'incarico ricevuto.
Data: 08-03-2010
Il D.M. 6 ottobre 2009 prevede che i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacoli in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, possono essere svolte o direttamente dai gestori delle attività o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e per entrambi i casi il titolare dovrà chiedere l'ampliamento delle attività autorizzate con le procedure individuale dall'art. 257 ter del Regolamento di esecuzione al TULPS (Regio Decreto Legge 635/1940).
Data: 24-02-2010
Il mancato rinnovo della licenza di porto d'armi non fa venir meno il diritto di continuare a detenere le armi regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 del TULPS.
Data: 13-11-2009
La Polizia di Stato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha realizzato un servizio specifico, all'interno del Commissariato di P.S. online, all'indirizzo: http://www.commissariatodips.it/stanze.php?strparent=10 .Tramite questa pagina si potranno effettuare: 1)Segnalazioni; cioè segnalare siti che effettuano spam, phishing e pedopornografia; 2)Denunce di reato telematico e Informazioni di carattere generale in materia informatica. Cordiali saluti.
Data: 22-09-2009
Con la circolare n. 559/C.3159-10100(1), del 14 febbraio 1998, il Ministero dell'Interno ha stabilito che qualsiasi licenza di porto d'armi
costituisce idoneo titolo per l'acquisto, la detenzione ed il trasporto di qualsiasi genere di arma comune da sparo, mentre il solo porto delle
stesse è strettamente connesso alla natura della licenza posseduta.
Pertanto, con la sua licenza è autorizzato al trasporto delle armi diverse dal fucile ad anima liscia, senza limitazioni di orario o tragitto.
Tuttavia, rientra nelle facoltà dell'Autorità di P.S. chiamata a rilasciare la licenza, apporre apposite prescrizioni che ne limitino la portata,
qualora ravvisi tale necessità in relazione alla situazione provinciale della sicurezza pubblica
Data: 19-09-2009
Per espressa previsione del D.M. 362/2001, la vendita delle armi a modesta capacità offensiva può avvenire solo presso le armerie.
Per avviare la sua attività, quindi, dovrà presentare apposita istanza in bollo al Questore per ottenere la licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S.
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In sede di accertamento della capacità tecnica del richiedente da parte della Commissione Tecnica Provinciale e di verifica dell'idoneità dei locali
destinati all'attività commerciale da parte della competente Questura, anche in relazione al parere in tal senso espresso dal Dipartimento della P.S.
del Ministero dell'Interno, si potrebbero, tenendo conto della particolare richiesta, modulare adeguatamente le procedure di accertamento,
verificando le conoscenze tecniche solo nello specifico settore e richiedendo, ad esempio, garanzie di sicurezza dei locali inferiori rispetto allo
standard previsto per una "normale" armeria.
Il Questore dovrebbe, poi, rilasciare una licenza con prescrizione ex art. 9 TULPS che limiti il titolare alla sola vendita di armi "libere".
Data: 19-09-2009
Le norme che attualmente disciplinano l'importazione definitiva di armi comuni (art. 31 del TULPS ed art. 12 della legge 110/75) prevedono, come unica condizione, che le armi da importare siano già iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo.
A tale scopo, quindi, nell'istanza dovrà sicuramente essere indicata la marca, il modello ed il calibro, con relativo numero di catalogo nazionale, delle armi che si intendono importare.
Non è necessario conoscere preventivamente il numero di matricola delle armi che verranno introdotte, perché tale indicazione non ha nessuna rilevanza ai fini della sicurezza pubblica cui la licenza sottende.
Ai fini della tracciabilità delle armi, i numeri di matricola dovranno, invece, essere indicati su tutti gli atti relativi alla effettiva introduzione delle armi sul territorio, quale, ad esempio, l'avviso di trasporto dalla dogana di ingresso al BNP o al deposito.
Data: 08-09-2009
Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l'uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo nè è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).
Data: 14-07-2009
La risposta è negativa.
La licenza di porto di fucile uso caccia non può essere utilizzata come titolo per la difesa personale.
Inoltre, l'art. 27 della legge 157 del 192, che ha previsto la figura giuridica della Guardia Volontaria Venatoria, al comma 5, stabilisce espressamente che esse, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, non possono esercitare l'attività venatoria.
La possibilità di portare armi per difesa personale, come per tutte le altre Guardie Particolari Giurate, non è connessa automaticamente al decreto prefettizio di nomina, ma è rimessa al rilascio di apposita licenza da parte dell'Autorità di P.S., che dovrà discrezionalmente valutare le effettive condizioni di rischio cui la persona è esposta per via della funzione svolta.
Data: 02-07-2009
La legge prevede che le guardie giurate indossano l'uniforme che deve essere approvata dal Prefetto. Per particolari e motivate esigenze le guardie giurate possono portare il distintivo che, analogamente, deve essere approvato dal Prefetto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Questore. In ogni caso è vietato l'utilizzo di distintivi, loghi, contrassegni che rechino riferimenti al termine "polizia" (ad es. "polizia privata") o "carabinieri" o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.
Data: 07-05-2009